(massima n. 1)
La conciliazione giudiziale è atto che esula dai poteri del difensore (salvo espresso conferimento del potere medesimo) e, incidendo direttamente sul diritto controverso, può validamente essere compiuto dalla parte senza il ministero del difensore stesso. Ne consegue che il verbale di conciliazione è valido ed efficace anche quando non sia sottoscritto dal difensore, né questi abbia partecipato all'udienza nella quale le parti si sono conciliate.