(massima n. 1)
Non č configurabile un concorso tra l'azione generale risarcitoria, di cui all'art. 2043 c.c., e quella speciale di risarcimento del danno per responsabilitā processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c., il quale disciplina, tra l'altro, la responsabilitā del creditore che abbia iniziato o compiuto l'esecuzione forzata in relazione ad un diritto inesistente. In questa ipotesi, diversamente da quanto stabilito dal primo comma della citata norma processuale, č sufficiente il difetto della normale prudenza del creditore; pertanto, il giudice, investito della domanda di risarcimento del danno che si assuma derivante dal mantenimento in vita di un'azione esecutiva immobiliare, deve accertare che il titolo esecutivo sia venuto meno e che il creditore abbia agito nel corso dell'intero processo esecutivo senza rispettare la regola della normale prudenza, la quale si identifica anche con la colpa lieve.