(massima n. 1)
Qualora il testatore, in relazione al legato di una cosa determinata, contempli la facoltā degli eredi di soddisfare il legatario mediante versamento di una somma di denaro entro un termine, l'offerta reale entro tale termine della somma medesima, quale atto idoneo a costituire in mora il creditore, č di per sé sufficiente ad integrare esercizio di detta facoltā, senza che si richieda a questo fine il procedimento di deposito e di convalida di cui all'art. 1210 c.c., necessario per l'estinzione del debito.