(massima n. 1)
In materia di lesioni colpose, se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, sussiste sempre la procedibilitą d'ufficio, ai sensi dell'art. 590 comma 5 c.p., indipendentemente dalla qualifica rivestita dall'imputato, in quanto le valutazioni di carattere soggettivo non influiscono sulla procedibilitą.