(massima n. 1)
Il reato di lesioni personali colpose, di cui all'art. 590 c.p., è un reato istantaneo che si consuma al momento dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché la durata e l'inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai fini della individuazione del momento consumativo. Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia stessa non cessi con l'insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione. (Fattispecie in tema di decorrenza del termine iniziale di prescrizione).