(massima n. 1)
In tema di cause estintive del reato di lesioni personali colpose gravi, la violazione dell'art. 4, lett. c), D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ed ogni violazione comunque riconducibile all'obbligo generico posto dall'art. 2087 c.c. integra una fattispecie violatrice di norma specifica o, comunque, di una norma da ricomprendere tra quelle proprie concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. a), D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme sopra citate, non č applicabile l'amnistia.