(massima n. 1)
Le regole di prudenza e le norme di prevenzione vincolano permanentemente i destinatari in ogni fase del lavoro, senza che sia possibile configurare vuoti normativi o di responsabilità in relazione a particolari operazioni da compiere in situazioni o siti pericolosi ovvero quando presso tali luoghi le opere siano terminate o da terminare o momentaneamente sospese per dare corso ad altre fasi del processo produttivo. Le misure di sicurezza, infatti, devono essere predisposte e mantenute, sia pure con diverse modalità, confacenti alla natura del lavoro da svolgere e alla fase produttiva, prima e durante ciascuna fase del processo lavorativo ed anche al termine di essa, ove siano residuate situazioni di pericolo per i lavoratori passati ad altre incombenze ma, comunque, sottoposti al rischio derivante dallo stato di fatto residuato dalla fase pregressa. (Nella fattispecie, in un cantiere, ove si svolgevano opere edilizie era stata lasciata un'apertura a bocca di lupo senza adeguata protezione e con i ferri di armatura sporgenti dal getto di cemento nella quale era caduto un manovale con la conseguenza che uno dei detti ferri gli era penetrato nel capo, cagionando lesioni. È stato riconosciuto l'obbligo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di ovviare a siffatti pericoli mediante le opportune cautele indipendentemente dal verificarsi dell'incidente mentre nello stesso cantiere erano in corso opere diverse).