(massima n. 1)
In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilitą del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c. ai fini della pił efficace tutela dell'integritą fisica del lavoratore.