(massima n. 1)
In tema di individuazione delle responsabilitā penali all'interno delle strutture complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilitā di eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni mentre, nel caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali ovvero del processo produttivo, permane la responsabilitā dei vertici aziendali. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la responsabilitā del legale rappresentante della societā, pur in presenza di una delega in materia di prevenzione sugli infortuni e sull'igiene del lavoro conferita ad altro componente del consiglio di amministrazione, in quanto le lesioni occorse al lavoratore erano dipese dalla violazione delle disposizioni antinfortunistiche afferenti un aspetto strutturale e permanente del processo produttivo, mai sottoposto ad adeguata considerazione e neanche considerato nel documento di valutazione dei rischi).