(massima n. 1)
In tema di colpa professionale, è principio generale che la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività svolta (art. 1176 comma secondo c.c.). Tuttavia, anche in rapporto a tale criterio restrittivo, la condotta del professionista (nella specie, sanitario) può essere censurata, anche sotto il profilo della colpa lieve, quando l'errore sia frutto di negligenza, per l'omissione della più comune diligenza rapportata al grado medio di cultura e capacità professionale.