(massima n. 1)
L'art. 718 c.c., nel riconoscere a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto di conseguire la sua porzione in natura di un bene immobile comodamente divisibile, attribuisce al giudice, onde realizzare la divisione in natura, il potere di disporre l'esecuzione di opere particolari, al fine di assicurare proporzionalitą e funzionalitą delle quote assegnate ai singoli condividenti.