(massima n. 2)
In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore in una obbligazione solidale, l'avvenuta sostituzione del creditore originario con il creditore surrogato per effetto del pagamento effettuato da uno dei condebitori solidali non muta la posizione degli altri condebitori solidali, ai quali il surrogato può chiedere il pagamento dell'intero, in quanto la surrogazione determina la successione nel lato attivo dell'obbligazione solidale, attesa l'unicità dell'obbligazione, indipendentemente dalla configurabilità di distinti rapporti tra i singoli condebitori ed il creditore, i quali rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra coobbligati, e possono dar luogo ad diritto di regresso (art. 1299 c.c.) ed alla surrogazione legale (art. 1203, primo comma, n. 3 c.c.) a vantaggio del condebitore escusso dal surrogato.