(massima n. 1)
L'esibizione di una paletta della Polizia di Stato da parte di un soggetto estraneo a tale amministrazione allo scopo di evitare la contestazione di sosta del proprio veicolo in zona vietata, integra il reato di cui all'art. 494 c.p. e non quello di cui all'art. 471 dello stesso codice, non avendo la paletta funzione di certificazione, essendo essa solo un segno distintivo della appartenenza di chi ne č munito a un corpo amministrativo dello Stato. Considerato, poi, che l'uso illecito di tale segno distintivo č finalizzato all'ottenimento di un vantaggio, č configurabile il reato di usurpazione di persona e non quello, meno grave, di usurpazione di titoli o di onori, di cui all'art. 498 c.p.