(massima n. 1)
Non č configurabile il concorso formale fra l'ipotesi di reato di cui all'art. 494 c.p., consistente nell'attribuirsi falsamente una qualitą da cui la legge fa derivare taluni effetti giuridici, e l'ipotesi di furto aggravato di cui all'art. 625 n. 5 c.p. rappresentata dalla simulazione della qualitą di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. (Nella specie la Corte ha ritenuto che dovesse escludersi il concorso fra il reato di cui all'art. 494 c.p. e l'aggravante di cui al n. 5 dell'art. 625 c.p. nel caso di un furto in abitazione commesso fingendosi ispettore dell'Inps).