(massima n. 1)
Il reato di indebita utilizzazione di carta di credito o di pagamento, di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, assorbe il reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., ogni qual volta la sostituzione contestata sia stata posta in essere con la stessa condotta materiale integrante il primo reato. Ed infatti, l'ipotesi delittuosa dell'indebito utilizzo del mezzo di pagamento lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l'art. 494 c.p. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di lą del principio di specialitą («se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica»). Sussiste, invece, concorso materiale tra gli stessi reati nel caso in cui la sostituzione sia stata realizzata con un'ulteriore e diversa condotta rispetto a quella che ha integrato l'altra fattispecie delittuosa.