(massima n. 1)
Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza. (Nella specie, l'imputato aveva inviato lettere a terze persone fingendosi una donna vittima di violenze sessuali).