(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non sono imputabili agli interessi non essendo applicabile il criterio previsto dall'art. 1194 c.c., che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, inesistente fino alla liquidazione del danno, con la conseguenza che i detti versamenti devono imputarsi al capitale e, riducendo l'ammontare del danno, vanno parallelamente rivalutati perché elidono il fenomeno della svalutazione rispetto ad una parte del danno medesimo, mentre gli interessi devono essere calcolati sull'intero importo liquidato con decorrenza dalla data dell'evento dannoso fino alla data di corresponsione dei singoli acconti.