(massima n. 1)
I principi in materia di imputazione di pagamenti, dispositivamente stabiliti negli artt. 1193 e 1194 c.c., in particolare il principio per cui il pagamento che non estingua tutte le obbligazioni del debitore deve essere imputato prima agli interessi già scaduti e poi al capitale (diversamente il capitale, venendo pagato, cesserebbe di produrre interessi), è applicabile anche in materia di titoli di credito, per cui, in caso di pagamento parziale di una cambiale, adempiuta l'obbligazione degli interessi, resta in piedi (in tutto o in parte) quella relativa al capitale, che può esser fatta valere secondo le caratteristiche proprie del titolo.