(massima n. 1)
La sostituzione fedecommissaria vietata, che richiede l'attribuzione in proprietą dei beni da conservare in vista del loro ritrasferimento, non avviene quando l'usufrutto sia separato dalla proprietą, cosģ da attribuire ai chiamati in via successiva diritti dversi, dovendosi presumere che il testatore abbia inteso disporre validamente delle proprie sostanze.