(massima n. 1)
Il principio stabilito dall'art. 1181 c.c. (facoltà del creditore di rifiutare un adempimento parziale) e la regola dettata dall'art. 1455 c.c. (importanza dell'inadempimento, ai fini della risoluzione), operano in due sfere autonome, attenendo il primo al potere del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire, quindi, per il conseguimento dell'intero, e la seconda al potere del contraente di ottenere la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, nel caso di inadempienza di non lieve entità dell'altra parte. Pertanto, il legittimo rifiuto dell'adempimento parziale, non può costituire elemento giustificativo della risoluzione del contratto, se l'inadempimento sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.