(massima n. 2)
Il mandato (o la commissione) a vendere, con deposito della cosa presso il mandatario (o il commissionario), comporta per quest'ultimo l'obbligo della custodia ai sensi dell'art. 1177 c.c., concorrendo in tal caso la causa del mandato (o della commissione) con quella del depositario, ancorché gli elementi di quest'ultimo contratto siano prevalenti, dovendo la disciplina della responsabilitā del depositario in caso di perdita non imputabile della detenzione della cosa ex art. 1780 c.c. contemperarsi con quella del mandato. Ne consegue che la diligenza č quella del buon padre di famiglia e, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, il custode č tenuto a predisporre tutto quanto necessario anche per prevenire fatti Ģesterniģ quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa.