(massima n. 1)
Sono valide le clausole di ultima volontà che prevedono l'attribuzione dell'usufrutto vitalizio ad un soggetto diverso da quello a cui è attribuita la nuda proprietà a meno che non si tratti di sostituzione fidecommissaria vietata, la quale ricorre allorché il designato usufruttuario risulti l'effettivo erede, a causa dei poteri di disposizione attribuitigli in contrasto con la struttura propria del diritto di usufrutto, ed il nudo proprietario risulti, così, solo chiamato a subentrargli nell'eredità al momento della di lui morte.