(massima n. 2)
In tema di risarcimento del danno, il medico chirurgo, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali inerenti alla propria attivitā professionale, č tenuto ad una diligenza che non č solo quella del buon padre di famiglia ex art. 1176, primo comma, c.c., ma č quella specifica del debitore qualificato, come prescritto all'art. 1176, secondo comma, cod. cit., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase postoperatoria.