(massima n. 1)
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia della conformitą quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attivitą del professionista. (Nella specie, relativa a una richiesta di compenso per prestazione odontoiatrica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda del medico, aveva posto a carico del cliente soccombente la omessa dimostrazione dell'esistenza di ineliminabili vizi e difformitą della protesi oggetto della prestazione e in particolare la mancata constatazione dei vizi mediante un accertamento peritale, considerando irrilevanti le testimonianze addotte per dimostrare le ulcerazioni e i gonfiori alle gengive causati al paziente dall'impianto della protesi).