(massima n. 3)
Ove ricorra uno dei reati prodromici previsti dai commi 1, 2, e 3 dell'art. 51 D.Lgs. 22/1997 (ora art. 256 D.Lgs. 152/2006), che cagionino comunque un inquinamento, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla bonifica del sito ai sensi della noma generale dell'art. 165 c.p., secondo cui detto beneficio può essere subordinato, salvo che la legge disponga diversamente, "alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato". In tal caso, da una parte l'inquinamento comunque prodotto è indubbiamente una conseguenza del reato, dall'altra non si può ritenere che la legge abbia diversamente disposto, atteso che la surrichiamata disposizione dell'art. 51-bis non configura una disciplina "diversa", ma piuttosto costituisce una specifica applicazione del generale principio codicistico. Applicando il principio generale di cui all'art. 165 c.p., la bonifica alla quale subordinare il beneficio penale non è necessariamente quella proceduralizzata dall'art. 17 D.Lgs. 22/1997 (e ora dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006), ma coinciderà con quella stabilita concretamente dal giudice per eliminare le conseguenze del danno ambientale prodotto, che potrà eventualmente essere verificata ex post dal giudice della esecuzione.