(massima n. 1)
La domanda con la quale si chieda di far luogo alla costruzione di una specifica opera, ancorché come mezzo di apposizione di termini, trascende l'ordinario contenuto dell'azione di cui all'art. 951 c.c. e, risultando intesa ad ottenere la condanna della controparte ad un ben precisato facere, non può essere considerata alla stregua di una istanza meramente accessoria e consequenziale rispetto all'azione di regolamento di confini simultaneamente proposta, ma finisce per costituire una pretesa avente una sua autonomia, suscettibile, perciò, di concorrere alla determinazione del valore della causa ai fini della competenza (nella specie, concernente la simultanea proposizione di azione di regolamento di confini e di apposizione di termini da attuarsi mediante la costruzione di un muro di cinta, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, rilevata la indeterminatezza del valore attribuibile a tale ultima domanda, ha ritenuto che, per effetto del cumulo, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 c.p.c., la causa eccedesse il limite della competenza per valore del pretore e dovesse essere dichiarata riservata alla cognizione in primo grado del tribunale).