(massima n. 1)
L'azione per l'apposizione di termini ha natura accessoria e consequenziale a quella di regolamentazione di confini, in quanto presuppone l'esistenza di un confine certo e determinato. Ne consegue che, all'infondatezza della domanda principale volta a regolare i confini, segue logicamente il rigetto di quella avente ad oggetto l'apposizione di termini.