(massima n. 1)
Il diritto di fare una costruzione su suolo altrui, ai sensi dell'art. 952 c.c., non č suscettibile di possesso, configurabile soltanto in relazione alla proprietą superficiaria, e cioč al diritto (ex art. 952 citato) di «mantenere» una costruzione gią realizzata nell'esercizio del suindicato diritto di costruire.