(massima n. 1)
È perseguibile in base alla legislazione italiana e davanti al giudice italiano la violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro accertata a bordo di una nave battente bandiera straniera, attraccata in un porto italiano, quando detta violazione, ed i conseguenti effetti lesivi, non abbiano interessato soggetti appartenenti alla c.d. «comunità navale» sottoposta, come tale, alla giurisdizione dello Stato cui la nave appartiene, ma bensì soggetti estranei alla detta comunità quali, nella specie, lavoratori italiani addetti alle operazioni di carico. (Fattispecie in cui delle lesioni colpose di un lavoratore, socio di una cooperativa, caduto dall'alto durante lo stivaggio di una nave è stato ritenuto responsabile il presidente della cooperativa).