(massima n. 1)
Per determinare la proprietą del muro divisorio, ai sensi dell'art. 881 cod. civ., su tutti gli altri indizi prevale la positura del piovente, anche nel caso di doppio piovente, sicché il confinante che realizzi un piovente sul muro divisorio comune deve spezzare l'ultima fila di tegole, rivolgendone metą verso il fondo altrui.