(massima n. 1)
Il principio di intangibilitā della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che l'eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui č divisa l'ereditā mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel "relictum" č affetta da nullitā ex art. 735, comma 1, c.c.