(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso ordinario per cassazione avverso l'ordinanza resa in sede di reclamo contro un provvedimento relativo ad esecutore testamentario, in quanto, trattandosi di pronuncia non impugnabile ai sensi dell'art. 750, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l'unico rimedio esperibile è il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.