(massima n. 1)
In tema di comunione indivisa, l'attivitą di bonifica di un terreno compiuta da un comproprietario non integra gli estremi di un atto innovativo, per il quale č necessaria la maggioranza qualificata ex art. 1108 cod. civ., trattandosi di opera di ordinaria amministrazione che non altera la destinazione economica del terreno ed č diretta al miglioramento ovvero a rendere pił comodo o pił redditizio il suo godimento, senza pregiudicare il diritto di godimento degli altri comproprietari.