(massima n. 1)
Non osta all'applicazione dell'amnistia (nella specie quella concessa con D.P.R. n. 75 del 1990) la rinuncia da parte dell'imputato ad un precedente decreto di clemenza, in quanto ognuno di tali provvedimenti ha una sua autonomia, la quale comporta che la rinuncia al beneficio debba essere espressa per ciascuno degli stessi. La necessità della pluralità delle rinunce deriva, inoltre, sia dalle condizioni eventualmente diverse cui la concessione del beneficio può essere subordinata, sia dalla considerazione che la validità di un'unica rinuncia anche per i decreti successivamente emessi importerebbe la rinunzia al diritto di avvalersi della causa estintiva del reato in astratto considerato, il che mal si concilierebbe con la libera determinazione del soggetto in relazione alle possibili evenienze della sua esistenza non ancora verificatesi.