(massima n. 1)
Con l'estinzione del reato per amnistia viene meno non solo l'eseguibilità della pena principale, ma anche l'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria sostitutiva di questa, eventualmente disposta con la condanna, poiché siffatto obbligo non può sopravvivere all'estinzione del reato cui inerisce e per il quale è sorto e non è ipotizzabile l'esecuzione di una sanzione sostitutiva quando la pena sostituita non è più eseguibile per la sopravvenuta estinzione del reato. Pertanto, l'imputato non è tenuto a pagare la sanzione pecuniaria sostitutiva disposta per un reato estinto per effetto di amnistia e l'omesso versamento non costituisce reato. (Fattispecie relativa all'applicazione dell'amnistia impropria di cui al D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, operante, in ragione della data dei fatti, nei confronti del reato di assegno a vuoto e non anche di quello successivo, di violazione degli obblighi, di cui all'art. 83, L. 24 novembre 1981, n. 689, pure ascritto all'imputato).