(massima n. 1)
La valenza paritaria dell'amnistia e della prescrizione, giā ritenuta sussistente nel vigore della L. 3 agosto 1978, n. 405 e alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 12 di detta legge, che contemplano decisione sugli effetti civili unicamente nel caso dell'applicazione dell'amnistia, č stata confermata in maniera risolutiva dall'art. 578 nuovo c.p.p. applicabile ai procedimenti proseguiti con le norme anteriormente vigenti (art. 245, n. 2, lett. n), D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271) il quale ha espressamente stabilito che la decisione sugli effetti civili da parte del giudice ad quem in presenza di una sentenza di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, deve essere pronunciata in caso di estinzione del reato sia per amnistia e sia per prescrizione.