(massima n. 1)
In caso di reato permanente, ove la cessazione della permanenza non sia specificata nel capo di imputazione e emerga la continuazione della condotta anche nel corso del giudizio di primo grado č possibile l'affermazione di responsabilitā anche in relazione a tali ultime condotte senza la necessitā di procedere a contestazione suppletiva e la permanenza deve ritenersi cessata solo con la condanna di primo grado. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Corte ha conseguentemente escluso che potesse ritenersi, nel caso di specie, il reato estinto per amnistia).