(massima n. 1)
L'integrazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autoritą giudiziaria, posto in essere per il tramite di una terza persona, richiede che quest'ultima si faccia latrice, nei confronti del soggetto passivo, della condotta di minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro finalizzata alla predetta induzione. (Nella specie, caratterizzata da tentativo, la Corte ha annullato la misura coercitiva impugnata essendo risultate unicamente minacce ed intimidazioni rivolte al terzo affinché questi riferisse alla persona offesa, con mezzi e modalitą rimasti tuttavia non chiariti, una richiesta di ritrattazione di precedenti dichiarazioni).