(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą della fattispecie tentata del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autoritą giudiziaria (art. 377 bis, c.p.), assume un ruolo decisivo la qualitą soggettiva di "persona chiamata" dinanzi all'autoritą giudiziaria, trattandosi di un reato proprio con riferimento al destinatario della condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (ad es., le persone dell'imputato, del coimputato e dell'imputato in reato connesso ex art. 12, lett. a) e lett. c), c.p.p., che rendano dichiarazioni sul fatto altrui). (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la pronuncia impugnata, escludendo la configurabilitą del tentativo in quanto non risultava dagli atti che il destinatario della condotta fosse stato chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autoritą giudiziaria).