(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 246 del codice penale (corruzione dei cittadini da parte dello straniero) si consuma nel momento in cui il cittadino italiano accetta la promessa di qualche utilità al fine di compiere atti contrari all'interesse nazionale; non assume perciò alcun rilievo il fatto che nella successiva attività esecutiva dell'accordo criminoso l'imputato abbia chiesto aiuto ad un soggetto che abbia immediatamente denunciato il fatto ai servizi segreti italiani rendendo così inidonei al raggiungimento dello scopo i comportamenti dell'imputato stesso.