Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa(1), al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.
La pena è aumentata [64]:
- 1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;
- 2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa(2).
Note
(1)
La norma sanziona la corruzione del cittadino da parte dello straniero. Si deve in merito tenere distinte la condotta passiva del cittadino, consistente nel ricevere, farsi promettere o accettare la promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, e la condotta attiva dello straniero-corruttore, che dà o promette denaro o altre utilità.
(2)
Si configurano qui due ipotesi di circostanze aggravanti speciali.