(massima n. 1)
La pena inflitta per un reato coperto da amnistia impropria non è eseguibile e non può ricomprendersi nel provvedimento di unificazione delle pene, né può costituire oggetto di applicazione dell'indulto, in quanto va applicata prima di tale unificazione, e comporta lo scioglimento del cumulo, qualora questo sia stato già effettuato, con l'esclusione delle pene ineseguibili per amnistia e la determinazione del nuovo cumulo.