(massima n. 2)
In tema di concorso di cause estintive, dalla chiara dizione letterale della norma di cui all'art. 183, secondo comma, c.p. si evince che la «prevalenza» di una causa estintiva sull'altra presuppone che l'applicazione di quella prevalente precluda la contestuale applicabilità dell'altra. Manca, pertanto, l'interesse del condannato all'applicazione dell'indulto quando gli sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. L'interesse all'applicazione della causa estintiva della pena, una volta che sia intervenuta la sospensione condizionale della pena, può insorgere successivamente, qualora il condannato non si astenga dal commettere reati entro i termini stabiliti dalla legge (art. 167 c.p.). In tal caso potrà essere invocata la causa estintiva della pena, in sede esecutiva.