(massima n. 1)
Poiché, ai sensi dell'art. 183, comma 1, c.p., la causa estintiva opera al momento del suo intervento, la fruizione del beneficio dell'indulto, ancorché necessariamente oggetto di successiva ricognizione giudiziale, deve ritenersi avvenuta già all'atto stesso della concessione recata dal provvedimento di clemenza; conseguentemente la revoca «di diritto» comminata dall'art. 4, D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, anch'essa derivante direttamente dalla legge e solo «dichiarata» successivamente dal giudice, opera ogni volta che il delitto non colposo che ne costituisca causa venga commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, sia o meno previamente intervenuto il provvedimento giudiziale di applicazione del beneficio: da ciò consegue la giuridica ed, ancor prima, logica impossibilità di dichiarare giudizialmente l'applicazione di un condono in relazione al quale siasi già verificata una causa di revoca del beneficio.