(massima n. 1)
L'operativitą della successione nel possesso (di cui all'art. 1146, primo comma, c.c.) presuppone l'esistenza in capo al de cuius del possesso della res, il quale, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 c.c., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale. Ne consegue che ove la successio possessionis sia negata da colui nei cui confronti essa sia fatta valere č onere dell'erede dimostrare l'esistenza in capo al de cuius del suddetto rapporto di fatto con il bene in contestazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inidonee a fornire la necessaria prova del possesso del de cuius le cartelle esattoriali a questo intestate concernenti il pagamento di un tributo immobiliare sul bene in contestazione, sul principale rilievo che tali documenti potevano al pił costituire elementi indiziari della situazione possessoria apprezzabili ai fini della positiva valutazione di altre e pił qualificanti risultanze probatorie).