Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12232 del 19 agosto 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

Il diritto di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., attuando una forma di autotutela in deroga alla regola per cui nessuno può farsi giustizia da sé, costituisce istituto di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica, che non può, quindi, essere invocato dal detentore nomine alieno del bene nei confronti del proprietario rivendicante.

(massima n. 2)

La presunzione di possesso è ricollegata dall'art. 1141 c.c. ad un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale); tuttavia tale presunzione non opera in favore di chi si trovi con la cosa in una relazione materiale che si svolge in nome del possessore e per sua volontà. Ne consegue che in tali casi il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario animus detinendi in animus possidendi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.