(massima n. 1)
La clausola del regolamento di condominio di un edificio che impone il divieto di destinare i locali di proprietą esclusiva dei singoli condomini a determinate attivitą, ritenute incompatibili con l'interesse comune (nella specie, divieto di destinare gli appartamenti a gabinetto odontotecnico), traducendosi in una limitazione delle facoltą inerenti al diritto di proprietą dei singoli condomini, deve essere approvata all'unanimitą e per avere efficacia nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dei condomini deve essere trascritta nei registri immobiliari oppure essere menzionata ed accettata espressamente nei singoli atti d'acquisto.