(massima n. 1)
Con riguardo all'impianto per la distribuzione od anche il riscaldamento dell'acqua, che sia comune a fabbricati vicini, trovano applicazione le regole generali della comunione, non quelle particolari del condominio degli edifici. Pertanto, il regolamento convenzionale per la gestione di detto impianto può essere modificato solo con la unanimità dei consensi di tutti i partecipanti, pure per quanto attiene alla nomina dell'amministratore, non essendo invocatili i criteri maggioritari previsti per i condomini degli edifici (artt. 1136 e 1138 c.c.).