(massima n. 1)
Il regolamento di condominio predisposto dal costruttore-venditore che contenga vincoli afferenti all'intero edificio e, quindi, a tutte le unitā immobiliari comprese nel fabbricato quando sia stato da questi trascritto nei registri immobiliari, č opponibile non soltanto a coloro che acquistano le unitā immobiliari da proprietari che abbiano accettato esplicitamente o implicitamente il regolamento stesso, ma anche a coloro che, in epoca successiva alla trascrizione, per la prima volta acquistino piani dell'edificio o loro porzioni direttamente dal costruttore, anche in assenza di espressa previsione in tal senso nei singoli atti di acquisto, atteso che tutti costoro, non avendo partecipato all'approvazione del regolamento o alla stipulazione degli atti, devono ricomprendersi, prima della conclusione del loro acquisto, come terzi rispetto ai quali opera, ai fini dell'opponibilitā dei vincoli suddetti, siffatta forma di pubblicitā.