(massima n. 1)
La trascrizione prevista dall'art. 1138, comma terzo, c.c. del regolamento di condominio nel registro (peraltro non istituito) di cui all'art. 1129 c.c. integra un mero onere di pubblicitą dichiarativa, la cui inosservanza non comporta la nullitą o l'inefficacia del regolamento approvato dall'assemblea dei condomini o predisposto dall'originario costruttore dell'edificio condominiale L'omessa trascrizione del regolamento nei RR.II. determina invece l'inopponibilitą ai successivi acquirenti delle singole unitą immobiliari comprese nell'edificio condominiale delle eventuali clausole limitative di diritti esclusivi di proprietą spettanti a ciascun condomino senza influire anch'essa sulla validitą ed efficacia del regolamento.